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Contratto di apprendistato: Quali limiti per la formazione dell'apprendista?



La giurisprudenza ha sempre considerato – ma questo si deduce anche dal dettame normativo – il lavoro  di apprendistato come un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire, nella sua impresa, all’apprendista l’insegnamento necessario perché questo possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato mentre l’apprendista è tenuto a rendere la prestazione lavorativa che gli viene richiesta in base alle esigenze dell’organizzazione aziendale.

La causa mista del contratto di apprendistato (formazione professionale ed erogazione della prestazione lavorativa) contrasta quindi di per sé con l’attribuzione all’apprendista di una responsabilità di ruolo ricollegata al semplice fatto materiale della funzione espletata.
L’obbligo di formazione minima deve essere di 120 ore su base annua ( CCNL Fiori Recisi) e l’apprendista deve essere affiancato da un tutor aziendale.

La Circ. Min. Lav. 40/2004 ha infatti risottolineato quanto sopra e cioè che l’apprendistato si caratterizza in quanto a fronte della prestazione lavorativa, il datore si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di un qualifica professionale.



La legge Biagi ha delegato alle Regioni l’operatività della disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante , disciplina ancora non sussistente. Nelle more e per superare i ritardi della regolamentazione regionale l’art. 13 bis D.L. 35/2005 ha aggiunto all’art. 49 D.Lgs n. 276/2003 il comma 5 bis che statuisce “ fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria”.

La giurisprudenza ha stabilito che non ricorre un rapporto di apprendistato quando “manca il presupposto sostanziale del contratto di apprendistato costituito dal non possesso delle cognizioni e dell’esperienza relativi alla specifica qualifica professionale, e dall’idoneità della prestazione lavorativa a consentire all’apprendista la loro progressiva acquisizione in vista del conseguimento della qualifica stessa.
Pertanto l’apprendista che fin dall’assunzione svolge in piena autonomia l’attività lavorativa non può essere inquadrato nell’ambito del rapporto di apprendistato bensì nel normale rapporto di lavoro a cui corrisponde le mansioni svolte dal lavoratore medesimo ( trib. Torino 2024/2009)”

Non fa venire meno la specialità del rapporto di apprendistato il fatto che il datore di lavoro oltre all’attività di addestramento adibisca il lavoratore all’esecuzione di prestazioni lavorative, costituenti comunque oggetto del sinallagma contrattuale, con modalità e tempi non incompatibili con lo svolgimento del tirocinio ( trib. Savona 08 giugno 2006).

L’interpello ministeriale n. 13 cosi come statuito dall’ art. 9 d.lgs 124/2004 , modificato dal dl n° 262/2006 ha chiarito come una recente normativa sull’apprendistato (l’art. 19 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) ha abolito la previsione di vietare i lavori di manovalanza e produzioni in serie per l’apprendista senza però che venga meno il carattere formativo del contratto di apprendistato.
Venendo più concretamente al quesito posto ritengo che gli apprendisti possano essere inviati all’estero per corsi di formazione ( qualora ciò rientri nel progetto formativo) in quanto tale formazione può svolgersi tranquillamente anche fuori dall’azienda.
Per quanto riguarda la possibilità di effettuare le consegne tale tipologia di lavoro potrebbe essere considerata come attività svolta in piena autonomia ed inoltre difficile è vedere il percorso formativo nella stessa.

Rifacendosi però alla sentenza del Trib. di Savona sopra riportata, la consegna con i mezzi dovrebbe fare parte di un quadro di formazione contrattuale oggi tra l’altro neppure più vietato, quale lavoro di serie, dall’interpello ministeriale n. 13. Sarebbe quindi possibile tale mansione qualora questa serva a far acquisire all’apprendista una conoscenza necessaria per diventare un lavoratore qualificato: ciò mi pare possibile solo qualora vi sia lo scopo di formare l’apprendista facendogli acquisire non una specializzazione in un determinato settore produttivo ma bensì in un ottica ampia di ciclo produttivo aziendale.

Quindi, in pratica, l’ adibire l’apprendista alla consegna merce è discutibile ai fini della formazione e tale attività, per essere possibile, deve pertanto rientrare in un progetto di formazione più ampio di cui il trasporto rappresenta uno dei diversi tasselli formativi su cui l’apprendista deve essere formato secondo quanto stabilito contrattualmente.