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Riformato il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è stato recentemente riformato tramite decreto legge ed entrerà in vigore il 25 ottobre.
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Innanzitutto il nuovo testo definisce  il contratto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con la conseguenza che se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La disciplina generale del contratto è rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando però il rispetto dei seguenti principi:
  • forma scritta del contratto di apprendistato;
  • il divieto di retribuzione a cottimo;
  • la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio;
  • la presenza del tutor in azienda durante la durata del contratto di apprendistato;
  • possibilità di finanziare la formazione aziendale dell’apprendista utilizzando i fondi paritetici interprofessionali;
  • riconoscimento della ai fini contrattuali e delle competenze e qualifiche professionali acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
  • registrazione della formazione effettuata nell’apposito libretto formativo;
  • il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
  • la possibilità delle parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell’art. 2118 del cc.
La tutela previdenziale ed assistenziale viene estesa alle seguenti forme:
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  • maternità;
  • assegno familiare.
Sono tre le tipologie di apprendistato previste dalla Testo Unico:
  • Apprendistato per la qualifica e per diploma professionale
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca

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