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Mancato godimento o pagamento di ROL e festività soppresse

FONTE: Il Sole 24 ore

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello 8 marzo 2011, n. 16, chiarisce che il mancato godimento o pagamento di ROL e festività soppresse, entro le scadenze indicate dai contratti collettivi, non comporta alcuna sanzione a carico delle aziende.
A seguito di richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro si è infatti espresso in merito all’obbligazione contributiva ed al regime sanzionatorio in caso di mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) ed ex festività.
In particolare, con riferimento all’obbligazione contributiva, il caso concreto su cui l’Ordine ha chiesto chiarimenti è relativo all’insorgenza della stessa con riferimento al termine stabilito nei CCNL anche in presenza di  un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all’accantonamento dei permessi per godimento o pagamento successivi rispetto, proprio, a quelle scadenze stabilite dai CCNL.

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