Il Collegato Lavoro ha ampliato l’ambito di operatività dell’istituto della diffida obbligatoria estendendolo a tutte “le inosservanze comunque materialmente sanabili” (art. 33, comma 2, Legge 183/2010 ), intendendo per tali tutti quegli adempimenti di carattere documentale che non riguardino la tutela psicofisica del lavoratore.
La diffida riduce di fatto e di diritto per il Ministero del Lavoro le sanzioni per il Lul( Libro unico del lavoro istituito dal dl 112 del 2008).
La Circolare 23 in seguito alll’art. 33 del Collegato Lavoro 2010 (legge n.183/2010) ha fornito chiarimenti sulle sanzioni relative al LUL ed in merito ai rapporti delle violazioni in materia di LUL con quelle in materia di elaborazione e consegna del prospetto paga relativamente alle novità introdotte per la diffida obbligatoria.
Per approfondire: LUL: ILLECITI DIFFIDABILI E PUNIBILI CON LA SANZIONE MINIMA