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Privacy - Garante della Privacy

 

 

Il Garante della privacy ha chiarito che l'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli come prove.

La vicenda - che ha visto un dipendente chiedere al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune sue cartelle personali presenti nel pc portatile restituito dopo il licenziamento - è stato valutata dal Garante della Privacy nell'impossibilità dell'azienda nell'accedere ai file, la quale però può conservarli come prove.

La sentenza stabilisce quindi che il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale. Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

Il Garante non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

 


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