ASPETTI NORMATIVI
L'art. 7 del DL 185 29/11/2008, convertito con la L.2/2009, ha introdotto il principio secondo il quale l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA (ovvero nell'esercizio di impresa, arte e professione), con esclusione, quindi, dell'IVA incassata dai consumatori finali.
Il DM di attuazione dell'art. 7 del DL 185/2008, inoltre stabilisce il limite del volume d'affari per l'applicazione dell'esigibilità differita, fissandolo nella misura di 200.000,00 euro. Tale limite si riferisce non solo all'anno solare precedente, ma anche a quello in corso, fermo restando che, in caso di sforamento nel corso dell'anno, si dovrà applicare il regime ordinario a partire dall'operazione che ha determinato il superamento della soglia.
L'applicazione del principio dell'IVA di cassa ha carattere facoltativo a scelta dell'emittente, e l'adozione del meccanismo dell'esigibilità differita deve essere annotato sulla fattura; se una fattura viene emessa con il differimento dell'esigibilità, il cliente potrà detrarre l'IVA solo al momento del pagamento.
La norma diventerà operativa con la pubblicazione in GU del citato DM di attuazione.
GESTIONE IN PROFIS e PROFIS SQL
Le funzioni adeguate alla corretta gestione dell' "IVA per cassa" verranno rilasciate con il prossimo aggiornamento previsto per fine aprile.
















