come sapete l'Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale negli stati a regime fiscale privilegiato, ossia rientranti nella cosiddetta "Black List".
La comunicazione deve essere presentata telematicamente mensilmente o trimestralmente sulla base delle operazioni in essere con gli Stati della Black List.
La prima comunicazione deve essere eseguita il 31 agosto 2010.
Nella comunicazione devono essere indicati per ogni soggetto con sede, residenza o domicilio negli Stati della Black List i totali relativi a: cessioni di beni, cessioni di servizi, acquisti di beni, acquisti di prestazioni di servizi.
Sistemi sta realizzando, nell'ambito delle procedure contabili, il modulo per la presentazione di tale comunicazione.
I tempi di rilascio e le condizioni di fornitura sono in corso di definizione e saranno oggetto di comunicazioni specifiche.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti
L'Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale negli stati a regime fiscale privilegiato, ossia rientranti nella cosiddetta "Black List".
La comunicazione deve essere presentata telematicamente mensilmente o trimestralmente sulla base delle operazioni in essere con gli Stati della Black List.
La prima comunicazione deve essere eseguita il 31 agosto 2010.
Nella comunicazione devono essere indicati per ogni soggetto con sede, residenza o domicilio negli Stati della Black List i totali relativi a: cessioni di beni, cessioni di servizi, acquisti di beni, acquisti di prestazioni di servizi.
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